Regolamento

Per accedere alle sale di consultazione è necessaria l’autorizzazione della Direzione, da richiedere con apposita domanda. Lo studioso deve compilare in modo leggibile la richiesta, indicando le proprie generalità ed il titolo della ricerca. L’autorizzazione ha validità annuale, è strettamente personale ed è concessa per ogni argomento di studio. I dati personali contenuti nella domanda di ammissione saranno utilizzati esclusivamente a fini statistici nel rispetto del d.l. 196/2003.

Lo studioso è tenuto ad apporre la propria firma in modo leggibile sul registro delle presenze giornaliere.

Lo studioso, al fine di avere un panorama completo delle serie documentarie conservate, si può avvalere della consulenza del funzionario presente in sala e degli strumenti a disposizione, fra cui la Guida Generale degli Archivi di Stato italiani e degli inventari, per conoscere più in dettaglio il contenuto dei fondi.

Gli inventari e gli strumenti di corredo sono liberamente consultabili da parte degli studiosi, che provvederanno a ricollocarli a posto dopo la consultazione. Gli inventari, gli elenchi e gli indici sono disposti nello scaffale suddivisi in quattro serie contraddistinte con una lettera alfabetica per ciascuna tipologia di archivi: A (statali), B (notarili), C (enti pubblici), D (privati).

E’ consentita la consultazione di un solo pezzo archivistico per volta sul tavolo.

E’ vietato alterare il clima di silenzio della sala, necessario a rendere proficua la ricerca. Non è consentito l’uso di telefoni cellulari con suoneria.

Sono vietate le azioni che possono danneggiare qualsiasi materiale in consultazione, in particolare:

  • scrivere sui documenti;
  • scrivere appoggiandosi sui documenti;
  • posare penne sopra i documenti;
  • fare lucidi;
  • alterare l’ordine originario dei fascicoli e delle carte sciolte.

Lo studioso che utilizza materiale documentario dell’Archivio di Stato ha l’obbligo di consegnare copia della pubblicazione o tesi di laurea, di cui garantisce l’osservanza delle condizioni di consultazione stabilite dall’autore.

Ai sensi degli artt. 91 e 107 del R.D. 2.10.1911 n.1163, danneggiamenti, dispersioni e furti di documenti sono puniti con l’esclusione dagli Archivi di Stato, salvo sempre l’azione per responsabilità civili e penali.

Ultimo aggiornamento

15 Luglio 2024, 10:18