Accesso civico

Diritto di accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso relative a diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa prevede:

 

Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 (e succ.) il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

 

Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti  e dati sui siti istituzionali.

https://cultura.gov.it/accesso-civico-sempliceconcernente-dati-documenti-e-informazioni-soggetti-a-pubblicazione-obbligatoria

 

Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; ha l’obiettivo di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

https://cultura.gov.it/accesso-civico-generalizzato-concernente-dati-e-documenti-ulteriori

 

Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito (c.d. wistleblower) Legge n. 190/2012 e aggiornamento Legge n. 179/2017.

Le segnalazioni di illecito possono essere presentate al Responsabile della Corruzione e Trasparenza seguendo le indicazioni ed utilizzando il modulo reso disponibile dall’amministrazione sul sito istituzionale MiBACT.

Oppure attraverso l’applicazione informatica Whistleblower nel sito istituzionale dell’ANAC per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà “dialogare” con l’ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema

Ultimo aggiornamento

15 Luglio 2024, 12:12